DDL Capitali: Dematerializzazione delle quote di piccole e medie imprese (art. 3 della Legge 5 marzo 2024, n. 21)

Legge 5 marzo 2024, n. 21: “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti”

Dematerializzazione delle quote

L’art. 2470 cod. civ. disciplina le modalità di cessione delle quote delle società a responsabilità limitata, prescrivendo la forma della scrittura privata autenticata e il deposito per l’iscrizione nel Registro Imprese competente per territorio. Il primo requisito era stato voluto dalla Legge Mancino (art. 1, comma secondo, della Legge 12 agosto 1993, n. 310), con cui si prevedeva che “L’atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l’iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale”, per contrastare il fenomeno del riciclaggio. Il secondo requisito, invece, era volto a evitare superfetazioni circa la gestione del procedimento di cessione delle quote, essendo il Registro delle Imprese una forma di pubblicità più che sufficiente per questa fattispecie. Il libro soci sarà poi abrogato – salvo diversa previsione statutaria – dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

A questa modalità “principe” di trasferimento, l’art. 36, comma 1-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha aggiunto una nuova forma di cessione mediante supporto informatico, con firma digitale e con l’onere del deposito presso il Registro Imprese in capo ai Ragionieri o ai Dottori Commercialisti. Questa modalità ha avuto un impatto totalmente fallimentare nella prassi.

A queste forme di circolazione, la Legge 5 marzo 2024, n. 21 ha aggiunto una nuova modalità di circolazione in deroga all’art. 2470 cod. civ: la “dematerializzazione” delle quote di partecipazione al capitale sociale di s.r.l.

La “dematerializzazione” è l’istituto giuridico rivolto precipuamente alla circolazione – alla gestione della fase esecutiva e non genetica (cioè “gestisce” la modalità di trasferimento e di legittimazione e non i diritti che dal trasferimento discendono) – degli strumenti finanziari. Viene disciplinata con:

  • l’art. 83-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), che recita quanto segue: “i valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione … con il consenso dell’emittente possono esistere solo in forma scritturale … può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale … l’emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 può volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione”;
  • l’art. 100-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), che recita quanto segue: in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 cod. civ., le quote di partecipazione in s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding … in alternativa a quanto stabilito dall’art. 2470 cod. civ. … limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 … per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di s.r.l.: a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento … ;
  • l’art. 26 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che recita quanto segue: le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti eguali diritti, … possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83-bis …  è obbligatorio tenere il libro dei soci.

Le quote di Start Up innovative e PMI s.r.l., aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, potranno, pertanto, esistere in forma scritturale, vale a dire semplici registrazioni contabili, senza bisogno di emissione fisica di titoli,  intestate a intermediari autorizzati a svolgere servizi di investimento, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti aderenti all’offerta.

La natura giuridica della quota di s.r.l. mal si concilia con il fenomeno della dematerializzazione.

La quota di s.r.l., infatti, viene identificata dalla dottrina maggioritaria quale bene immateriale  (cd. “reificazione”), una situazione soggettiva complessa che conferisce al suo titolare il diritto di partecipare al capitale della società o, meglio, l’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali che discendono dalla partecipazione al contratto sociale, non incorporata in un titolo (bene mobile materiale), cui si applicano le medesime norme, in regime di compatibilità o specialità, ai sensi dell’art. 813 cod. civ. (… le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti).

Sotto altro punto di vista, secondo la dottrina maggioritaria, la quota di s.r.l. viene qualificata come prodotto finanziario ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. u), TUF, ed è dubbio che possa essere qualificata come “valore mobiliare” ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, TUF (logico presupposto della disciplina in commento).

A questo punto, ci si dovrebbe domandare se la modifica in ultimo intervenuta, possa essere applicabile alle quote di s.r.l. (start up e PMI) solo sul presupposto che le stesse siano qualificabili come “valori mobiliari” e, quindi, come “strumenti finanziari” trasferibili in forma dematerializzata o se tutte le quote di s.r.l., se standardizzate, divengano ex lege valori mobiliari, estendendo per interpretazione la disciplina a tutte le s.r.l. (non start up e non PMI).

 

Da questo schema di Euronext Securities, sembrerebbe, inoltre, necessaria (“deve”) una modifica statutaria volta a “prevedere che le quote possano circolare in forma dematerializzata” (con successiva assegnazione del codice ISIN e obbligo del libro soci).

 

 

In conclusione, la nuova disciplina innnova radicalmente il “mercato delle s.r.l.”, manifestando – secondo i suoi promotori – la volontà di semplificare le procedure e ridurre i costi e gli oneri amministrativi connessi all’emissione e al trasferimento delle quote delle PMI per il reperimento dei capitali e lo sviluppo del mercato.

Siamo proprio sicuri che questa sia una reale opportunità di crescita per le start up/PMI e per l’Italia? Il problema del reperimento dei capitali è proprio la modalità di trasferimento?

Vedremo come risponderanno i mercati a questo “volano di crescita”.

 

Link utili:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/12/24G00041/SG

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56988.htm

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/LibroVerde-04.pdf

https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-societa/206-nozione-di-societa-quotate-e-di-societa-diffuse-artt-2325-bis-e-111-bis-disp-att-c-c-e-116tuf-e-2-bis-e-108-reg-consob-11971-1999-30-maggio-2023/

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