Art. 134 – Omissione di pubblicazione

Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 41 a euro 206(1) gli sposi e l’ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione 93 ss..

Note

(1)

Le violazioni previste dagli artt. 134-142 sono state depenalizzate, e quindi divenute illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie. L’evolversi della normativa in materia ha subito tali modificazioni dapprima con la l. 24 dicembre 1975, n. 706, in seguito con la più volte citata l. 24 novembre 1981, n. 689.

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