Art. 889 – Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

Chi vuole aprire pozzi, cisterne(1), fosse di latrina o di concime presso il confine(2), anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.

Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.

Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

Note

(1)

La disposizione concerne esclusivamente le cisterne interrate, o comunque ogni manufatto in muratura, anche non interrato, adibito per la raccolta delle acque.

(2)

A parere della giurisprudenza, si tratta di un elenco meramente esemplificativo.

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