Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo(1), senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell’articolo 874, senza l’obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Note
(1)
La rinunzia prevista in quest’articolo è diversa da quella di cui all’art. 882: essa, infatti, qui comporta la costituzione di un diritto di superficie; lì, invece, si tratta di un’ipotesi che ha come conseguenza il trasferimento del diritto di proprietà.