Art. 908 – Scarico delle acque piovane

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino(1).

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Note

(1)

Il divieto imposto dalla norma può essere derogato dalle parti con la creazione di una servitù di stillicidio.

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