Art. 1461 – Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta(1), se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione(2), salvo che sia prestata idonea garanzia 1179, 1959.

Note

(1)

Una volta che l’esecuzione viene sospesa, lo stato di incertezza che viene a crearsi non può durare all’infinito, ma deve evolvere, se non si ha adempimento, verso l’esperimento di apposito rimedio giudiziale (1453 c.c.).

(2)

E’ sufficiente, a tal fine, un mero peggioramento che metta a rischio il conseguimento della prestazione, mentre non è necessaria una vera insolvenza (1186 c.c.).

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