Art. 1462 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta(1), non ha effetto per le eccezioni di nullità 1418 ss., di annullabilità 1425 e di rescissione 1447 ss. del contratto.

Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione 167(2).

Note

(1)

Si tratta della c.d. clausola solve et repete in base alla quale ad una parte è concesso il diritto di non vedersi opposta alcuna eccezione ad opera della controparte se non dopo che questa ha adempiuto. Tra i contratti nei quali trova frequente applicazione vi è la fideiussione (1936 ss. c.c.).

(2)

Ad esempio, se il giudice ritiene che l’eccezione possa essere fondata.

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