Art. 1965 – Nozione

La transazione(1) è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni(2), pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro 1304(3).

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti 1976(4).

Note

(1)

La transazione è un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, atteso che entrambi gli stipulanti rinunciano a parte delle proprie pretese. Di regola la forma scritta è prevista solo ad probationem (v. 1967 c.c.) ma se la lite ha ad oggetto i diritti di cui all’art. 1350 c.c. è necessaria per la validità del contratto (1050, n. 12 c.c.). Poiché la transazione è volta ad incidere sulla lite si tratta di negozio a natura dispositiva. Una volta stipulato, è questo che regolerà i rapporti tra le parti in relazione alla res litigiosa. La transazione si distingue dall’arbitrato, rituale ed irrituale (806 ss. c.p.c.), con il quale le parti deferiscono ad uno o più terzi la soluzione della lite.

(2)

Affinché si configuri transazione è essenziale il sacrificio reciproco delle parti che non si ha se, ad esempio, una di esse rinuncia completamente alla propria pretesa ed accetta le condizioni della controparte.

(3)

Si veda anche l’art. 2113 del c.c. così come modificato dall’art. 6, L. 11 agosto 1973, n. 533 in materia di limiti alle transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore.

(4)

Si tratta della c.d. transazione novativa con la quale, oltre a prevenire o risolvere una lite, le parti regolano un diverso rapporto giuridico.

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