Non possono essere regolati da contratto collettivo i rapporti di lavoro, in quanto siano disciplinati con atti della pubblica autorità in conformità della legge.
Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico2229, 2240(1).
Note
(1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 68, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma “nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico”.