Art. 2080 – Colonia parziaria e affitto con obbligo di miglioria

Nei contratti individuali di colonia parziaria 2164 e di affitto a coltivatore diretto 1647, con l’obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto(1).

Note

(1)

Vedi nota sub art. 2079.

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