Art. 2172 – Durata del contratto

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida 2170 ha la durata di tre anni 1596, 2144, 2176, 2181.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative(1), dalla convenzione o dagli usi 2664.

Se non è data disdetta 1373, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno 1596, 2144.

Note

(1)

Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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