Art. 2227 – Recesso unilaterale dal contratto

Il committente può recedere dal contratto 1373, 2224, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno 1372, 1671, 1734, 2237.

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