Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile(1) per causa non imputabile ad alcuna delle parti 1464(2), il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta 1672, 2231, 2237.
Note
(1)
L’impossibilità può essere soggettiva quando riguarda una delle parti del contratto e determina l’estinzione perché è determinante la persona, e nessun altro potrebbe completare l’opera; o oggettiva quando rende impossibile la prosecuzione dell’opera.
(2)
La sospensione dei lavori per contrarietà del progetto al regolamento edilizio costituisce un’ipotesi di causa oggettiva, imputabile al committente dell’opera e quindi non sarà invocabile la norma in commento.