Art. 2235 – Divieto di ritenzione

Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali 2961(1).

Note

(1)

Tale diritto attiene solo ai documenti necessari per la dimostrazione dell’opera svolta.

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