Art. 2236 – Responsabilità del prestatore d’opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà(1), il prestatore d’opera non risponde dei danni(2), se non in caso di dolo o di colpa grave 1176, 2104(3).

Note

(1)

La diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.
Il professionista, infatti, risponde di regola per negligenza, imprudenza e colpa lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso.

(2)

Il cliente che intenda agire per ottenere il risarcimento ha l’onere di provare il danno subito, la colpa del prestatore d’opera intellettuale, nonché il nesso di causalità tra colpa e danno.

(3)

La limitazione di responsabilità non è applicabile alle ipotesi di negligenza o imprudenza del professionista, attesa la diligenza professionale richiesta allo stesso a norma dell’art. 1176, comma secondo.

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