Art. 2279 – Divieto di nuove operazioni

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni(1). Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente(2) e solidalmente 1292 per gli affari intrapresi 29, 2331, 2449.

Note

(1)

Per nuove operazioni si intendono quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o con il fine della definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell’impresa sociale.

(2)

La violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni comporta una responsabilità personale e solidale dei liquidatori.

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