Art. 2278 – Poteri dei liquidatori

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali 2280(1) e fare transazioni e compromessi 1965; 806, 807, 808, 809 c.p.c..

Essi rappresentano la società anche in giudizio 2266; 75 c.p.c.(2).

Note

(1)

Quando nel patrimonio della società non vi sono liquidità (es.: denaro) sufficienti a pagare tutti i debiti sociali, si procede alla vendita dei beni sociali.

(2)

I liquidatori possono rappresentare la società in tutti i procedimenti che si svolgono dinanzi ad un giudice.

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