Art. 2311 – Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il def ref=2624bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s’intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi(1) dalla comunicazione 2453, 2490, 2492, 2964.

In caso d’impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo(2).

Con l’approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci 2454, 2625.

Note

(1)

Il bilancio finale e il piano di riparto sono due documenti distinti e possono anche essere impugnati separatamente, a pena di decadenza, nel termine di due mesi (v. 2964).

(2)

Nell’impugnazione del bilancio finale, invece, i liquidatori sono direttamente coinvolti atteso che viene contestato il loro operato.

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