Dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società(1), anche in giudizio, spetta ai liquidatori 2298, 2489, 2491.
Note
(1)
Il liquidatore è investito del potere di rappresentanza non dalla sua nomina, bensì dall’iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese. Pertanto, prima che l’iscrizione sia eseguita, il potere di rappresentanza spetta all’amministratore della società.