Nella società in accomandita semplice(1) 2498, 2643, n. 10 i soci accomandatari rispondono solidalmente 1292 e illimitatamente per le obbligazioni sociali 2318, 2471 e i soci accomandanti(2) rispondono limitatamente alla quota conferita 2330, 2324, 2740.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni 2325, 2346, 2472, 2514.
Note
(1)
Nella società in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l’accomandante non può concludere o trattare affari in nome della società, se non in forza di procura speciale relativa alla singola operazione da svolgere.
(2)
La responsabilità del socio accomandatario è personale e diretta, ma, in virtù del beneficium excussionis, ha carattere sussidiario. Ciò comporta che il creditore dovrà escutere preventivamente il patrimonio sociale (v. 2304 e 2318).