Art. 2322 – Trasferimento della quota

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte 2284.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta(1), con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale 24, 2479.

Note

(1)

La mancata approvazione del trasferimento della quota dell’accomandante rende l’atto inefficace nei confronti della società. E’ del pari inefficace nei confronti della società il trasferimento della quota dell’accomandatario e la modificazione dell’atto costitutivo che ne consegue, qualora non decisa all’unanimità dai soci.

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