Art. 2665 – Omissioni o inesattezze nelle note

L’omissione o l’inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda 2652, 2841(1).

Note

(1)

In caso di contrasto, la valutazione relativamente alla sufficienza del contenuto della trascrizione (v. 2659) nel singolo caso concreto è lasciata al libero apprezzamento del giudice.

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