La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse 2644; 100 c.p.c.(1).
Note
(1)
La trascrizione può essere domandata da chiunque, non è necessario indagare nè le questioni attinenti alla volontà, nè se il richiedente aveva o meno la capacità di agire (v. 2): si tratta infatti di un mero fatto giuridico.