Art. 2666 – Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse 2644; 100 c.p.c.(1).

Note

(1)

La trascrizione può essere domandata da chiunque, non è necessario indagare nè le questioni attinenti alla volontà, nè se il richiedente aveva o meno la capacità di agire (v. 2): si tratta infatti di un mero fatto giuridico.

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