Art. 2748 – Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio 2777, 2781(1).

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente 2770, 2774.

Note

(1)

L’ordine di preferenza che vede il pegno preferito rispetto al privilegio speciale mobiliare viene però ribaltato qualora il creditore pignoratizio risulti essere in mala fede ed abbia di conseguenza notizia dell’esistenza del privilegio.

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