Colui che concede un fondo a mezzadrìa o a colonìa e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadrìa o a colonìa 2151, 2751bis n. 4, 2778 n. 16.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’articolo 2764 1519, 2747(1).
Note
(1)
La disposizione, ormai desueta in forza dell’implicita abrogazione da parte della citata L. 203/1982, poneva una causa di prelazione, nella forma del privilegio, nell’ambito dei rapporti di mezzadria e colonia, sopra i frutti dovuti al concedente ed al colono, alla condizione che i frutti restassero all’interno del fondo, e anche sopra tutti quei beni utili per coltivare il suddetto fondo.