Art. 2769 – Sequestro della cosa soggetta a privilegio

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo 67 c.p.c.(1).

Note

(1)

Il sequestro conservativo è un rimedio preventivo molto utile nel caso dei beni mobili, per assicurare un’adeguata tutela al creditore che altrimenti rischierebbe di vedere vanificata la propria pretesa, attraverso atti di alienazione o di cessione a terzi posti in essere appositamente dal debitore.
Per “rimozione” si intende distruzione, alterazione o sottrazione della cosa, che produce un mutamento dello stato di fatto.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?