Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l’ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale 2791(1). Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
Note
(1)
In tali ipotesi di applicazione della regola dell’attivazione giuridica in capo al creditore pignoratizio, egli si atteggia come un usufruttuario (v. 978).