Art. 2803 – Riscossione del credito dato in pegno

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798(1).

Note

(1)

Se il credito garantito non è ancora addivenuto a scadenza, il creditore pignoratizio procede adempiendo il proprio obbligo di riscossione del credito ricevuto in pegno attraverso un giudizio di cognizione o di esecuzione, e depositando successivamente l’oggetto in caso di espressa richiesta da parte del debitore. Nell’ipotesi in cui, invece, il credito pignoratizio risulti essere già scaduto, il creditore pignoratizio può trattenere sul credito dato in garanzia e riscosso la somma sulla quale ottenere soddisfazione alle proprie pretese, se si tratta di denaro, se invece si tratta di cose diverse, può farla vendere o chiederne direttamente l’assegnazione in virtù degli articoli 2797 e 2798. Nel caso in cui non vi sia un’iniziativa da parte del creditore pignoratizio per ottenere la riscossione del credito, il debitore potrà agire sua sponte, tramite un procedimento di cognizione o di esecuzione, anche se, tuttavia, egli non potrà raggiungere l’ottenimento della somma, la quale in ogni caso verrà consegnata nelle mani del creditore pignoratizio o in quelle di un depositario eletto tale dal giudice, nell’ipotesi in cui il creditore non accetti di riceverla.

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