Art. 2841 – Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

L’omissione o l’inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l’iscrizione, o nella nota 2839 non nuoce alla validità dell’iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull’ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l’indicazione ne è necessaria, o sull’identità dei singoli beni gravati 2665(1).

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata 2886.

Note

(1)

Tale norma deve ritenersi strettamente collegata alle disposizioni codicistiche precedenti, in relazione alle formalità che sono necessarie per porre in essere l’iscrizione ipotecaria. Si deve inoltre sottolineare che i casi di invalidità sanciti dal presente articolo sono tassativi ed è convinzione pressoché unanime che non sia possibile aggiungerne altri, al di fuori delle previsioni di legge.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?