Art. 2842 – Variazione del domicilio eletto

È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell’iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all’iscrizione(1).

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell’ufficio del conservatore.

Note

(1)

L’eventuale variazione di domicilio da parte del creditore non è immune da prescrizioni legislative: innanzitutto il mutamento deve essere adeguatamente pubblicizzato, il nuovo domicilio deve essere comunque sempre eletto nella medesima circoscrizione del tribunale dove ha la sede l’ufficio dei registri immobiliari competente, e infine il tutto deve venire annotato in calce all’iscrizione.

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