Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all’autorità giudiziaria competente 21 c.p.c., per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie 138, 163 c.p.c. o all’ultimo domicilio da essi eletto 2839 n. 2(1)
La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni 2890; 489, 569 c.p.c..
Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l’ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all’ufficio presso il quale l’iscrizione è stata presa.
Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell’ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione 2884, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile 163 c.p.c.
Note
(1)
La disposizione è strettamente collegata alla norma dell’articolo 2839 n. 2, la quale indica la necessità dell’elezione, da parte del creditore, di un domicilio nella circoscrizione del tribunale ove ha sede l’ufficio dei registri immobiliare competente. Tale elezione deve essere esercitata mediante un atto scritto e in relazione al compimento di determinati affari da parte del soggetto interessato.