Art. 2843 – Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote 166 bis del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all’iscrizione dell’ipoteca(1).

La trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita. Dopo l’annotazione l’iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell’annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell’iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto 2679, 2879(2).

Per l’annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

Note

(1)

La norma si interessa di stabilire le modalità che devono essere osservate nel momento in cui si operano determinati mutamenti in relazione al credito garantito o alla stessa ipoteca. L’elencazione fornita è meramente esemplificativa. Particolare rilievo è attribuito all’ipotesi della cosiddetta postergazione: essa indica ogni negozio tramite il quale si realizza, tra i creditori ipotecari, uno scambio del grado di ipoteca con la conseguente trasposizione dell’insieme di diritti che da questo discendono, primo tra tutti il diritto di prelazione ex art. 2741. Lo scambio può essere effettuato sia tra gradi immediatamente successivi l’uno all’altro (si avrà allora la posposizione), sia tra gradi non successivi, purché si operi nei limiti della somma coperta dall’ipoteca di grado superiore (si avrà così l’ipotesi di permuta).

(2)

In ogni caso, perché tali mutamenti abbiano effetto, è necessario che venga eseguita l’annotazione da cui discende efficacia costitutiva. Inoltre, per cancellare l’ipoteca, occorre il consenso di tutti i titolari dei diritti derivanti dall’annotazione medesima. La disciplina in esame non può essere estesa alle disposizioni in tema di titoli all’ordine.

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