Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto(1), purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.
Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto 151(2).
Note
(1)
Rispetto a quanto si evince dalla disposizione in esame, possono aversi due diverse eccezioni alla regola: l’una risulta positivizzata al secondo comma; l’altra, di origine dottrinale, riguarda la consolidazione (v. 1014), istituto per cui il proprietario, già usufruttuario, deve rispettare la locazione per il tempo relativamente al quale egli stesso si è accordato.
È fatta, comunque, salva una diversa volontà delle parti, tramite, ad esempio, una clausola che preveda la risoluzione del rapporto al momento del venir meno dell’usufrutto.