Art. 1028 – Nozione dell’utilità

L’utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante(1). Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo(2).

Note

(1)

Il concetto di utilità ha due limiti significativi:
– deve implicare un bisogno durevole;
– deve evincersi in modo diretto ed oggettivo dalla sostanza e dalla finalità del fondo dominante.

(2)

L’utilità della destinazione industriale del fondo non può riferirsi alla relativa attività in sé e per sé prescindendo dalla connessione dell’industria con uno specifico fondo.
In tal modo, è possibile distinguere tra servitù aziendali (inammissibili perchè l’utilità riguarda l’azienda e non il fondo), e le servitù industriali in senso stretto (ammissibili ove si riscontri lo stretto legame tra industria ed fondo).

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