Art. 103 – Atto di opposizione

L’atto di opposizione deve dichiarare la qualità(1) che attribuisce all’opponente il diritto di farla 102, le cause dell’opposizione, e contenere l’elezione di domicilio 47 nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

L’atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all’ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato(2).

Note

(1)

L’opposizione si propone ai sensi dell’art. 59 del più volte infra citato d.P.R. 396/2000, con ricorso al Presidente del tribunale del luogo della pubblicazione, e con l’indicazione della posizione soggettiva legittimante il soggetto, di cui al precedente art. 102 del c.c.; verrà decisa con decreto motivato.

(2)

Il comma è stato abrogato dall’art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

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