L’opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalle legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l’opposizione(1).
Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero 102, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Note
(1)
Il comma è stato abrogato dall’art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. L’art. 59 dello stesso decreto sancisce che ora non vi è più la sospensione automatica della celebrazione del matrimonio, bensì una facoltà attuabile, mediante decreto, dal Presidente del tribunale che ne abbia ravvisato l’opportunità.