Art. 1058 – Modi di costituzione

Le servitù prediali possono essere costituite per contratto(1) o per testamento(2).

Note

(1)

La servitù costituita per contratto non perde la propria natura di servitù coattiva per il solo fatto che il suo titolo costitutivo è un atto negoziale.

(2)

E’ pacifico che possa costituirsi per testamento una servitù volontaria, meno che si possa creare una servitù coattiva: solo una parte della dottrina è a favore di questa tesi.

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