Le servitù prediali possono essere costituite per contratto(1) o per testamento(2).
Note
(1)
La servitù costituita per contratto non perde la propria natura di servitù coattiva per il solo fatto che il suo titolo costitutivo è un atto negoziale.
(2)
E’ pacifico che possa costituirsi per testamento una servitù volontaria, meno che si possa creare una servitù coattiva: solo una parte della dottrina è a favore di questa tesi.