Art. 110 – Celebrazione fuori della casa comunale

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile(1), è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale 106, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito e ivi, alla presenza di quattro testimoni(2), procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107 137, 138.

Note

(1)

L’impedimento giustificato di cui trattasi deve essere parificabile, quanto a portata, alla menzionata infermità, e quindi impedire con certezza il trasferimento presso la casa comunale per la celebrazione.

(2)

Stante l’affievolimento della solennità del rito celebrato nel luogo di permanenza dell’infermo o impedito, il legislatore ha posto rimedio imponendo un numero doppio di testimoni rispetto a quello richiesto dal matrimonio celebrato presso la casa comunale.

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