Art. 111 – Celebrazione per procura

(1)I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura 287(2).

La celebrazione del matrimonio per procura(2) può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero 737 c.p.c..

La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre 107, 287(3).

La procura deve essere fatta per atto pubblico(3); i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite(4).

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata 99(5).

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione 1396(6).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 11 della L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2)

L’ipotesi descritta nel primo comma del presente articolo è un caso eccezionale di rappresentanza in un atto personalissimo come il matrimonio; il procuratore sarà però da intendersi come nuncius, ossia un portavoce della volontà altrui, diversamente dal rappresentante di cui all’art. 1387 del c.c. in cui si esprime una volontà propria, in nome e per conto del rappresentato. Rileveranno, pertanto, nel caso patologico di vizi, la capacità e la volontà (per la forma, si veda la nota seguente) di colui che rilascia la procura.

(3)

Gli elementi indefettibili e necessari ad substantiam della procura a celebrare il matrimonio sono dunque due: la forma, che deve essere quella dell’atto pubblico, e l’indicazione della persona da sposare.

(4)

In merito, si vedano gli artt. 112, 120 e 122 del R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 e la L. 23 aprile 1942, n. 456.

(5)

Oltre la scadenza di tale termine, il matrimonio sarebbe da ritenersi nullo.

(6)

In tal caso, evidentemente, si è già avuta manifestazione da parte dell’officiato nuncius del consenso per la celebrazione del matrimonio, pur dopo la revoca della procura.
Il matrimonio così celebrato risulterà valido solamente nel caso in cui i due coniugi abbiano coabitato in seguito alla celebrazione del matrimonio per procura, e stante l’ignoranza, da parte del coniuge fisicamente presente alle nozze, della revoca della procura.

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