L’ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge 84 ss., 93 ss., 98, 138(1).
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l’indicazione dei motivi 98, 138(2).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero 737 ss. c.p.c..
Note
(1)
Già si sono analizzate le cause di rifiuto della celebrazione, a carattere sostanziale previste dagli artt. 84-90 (minore età, infermità di mente, preesistente vincolo coniugale, parentela, affinità, adozione, impedimentum criminis, etc.), la mancanza della pubblicazione di cui all’art. 93 del c.c., la scadenza dell’efficacia della pubblicazione decorsi 180 giorni di cui all’art. 99 del c.c., l’irregolarità della dispensa dalla stessa pubblicazione (art. 100 del c.c.) e la sospensione pendente opposizione al matrimonio di cui all’art. 104 del c.c..
(2)
Pena l’applicazione delle sanzioni previste al più volte richiamato art. 138 del c.c..