Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità 116 disp. att.(1).
Note
(1)
Con la disposizione in esame si sono voluti tutelare i coniugi che abbiano contratto un matrimonio celebrato da colui che – sulla base di concrete circostanze – appariva dotato della necessaria qualifica di pubblico ufficiale, salvo poi risultare viziata tale nomina (ad es. per nullità della delega operata dal sindaco).