Art. 1151 – Pagamento delle indennità

L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità(1) previste dall’articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.

Note

(1)

Tali indennità si riferiscono esclusivamente ai miglioramenti ed alle addizioni che implicano una miglioria.

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