Art. 119 – Interdizione

Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato(1) dal tutore, dal pubblico ministero 125; c.p.c. 69, 70 e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo 117, 127 se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione 421 passata in giudicato, ovvero se l’interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio 427. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione 429, anche dalla persona che era interdetta 414.

L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione(2) per un anno 120 co. II, 122 4, 123 2.

Note

(1)

Con tale impugnazione, a differenza delle ipotesi di cui all’art. 117 del c.c., si fa valere una causa di annullabilità (a favore di tale tesi depone il fatto che essa sia sanabile mediante la coabitazione così come descritta al co. 2).

(2)

Per coabitazione è da intendersi la comunanza di casa e mensa, quindi il cd. “tetto”; l’allontanamento temporaneo, specialmente se plurimo, impedisce il realizzarsi del decorso annuale richiesto (la cui valutazione spetta comunque al giudice di merito).

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