Il matrimonio può essere impugnato(1) 127 da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto 85, 102, 119, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio(2).
L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali 119, 122, 123.
Note
(1)
Con la disposizione in esame si limita al solo coniuge che si sia trovato in stato di incapacità di intendere e volere (art. 428 del c.c.) al momento della celebrazione il potere di impugnativa del matrimonio, onde ottenerne l’annullamento.
(2)
Ovviamente risulterà fondamentale, da subito, l’accertamento del grado di incapacità non dichiarata del soggetto agente, pur prescindendo dalla riconoscibilità esterna e dall’affidamento suscitato nell’altro coniuge; solo all’esito di tale valutazione del giudice, e salvo quanto precisato sub co. 2, potrà ottenersi l’annullamento.