Art. 126 – Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio(1) 146, 150 ss., 232 2, 234; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori 2 o interdetti 414.

Note

(1)

L’ipotesi differisce dall’istituto di cui agli artt. 150 ss. c.c. non tanto per l’autonoma configurazione, bensì per l’ampiezza degli effetti, assai più limitati e contenuti, nonché temporanei (sono, infatti, destinati ad essere assorbiti dalla declaratoria di nullità che avrà effetti definitivi). Non incide comunque sulla proponibilità della domanda di separazione dei coniugi (Cass. 259/1981).

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