Art. 127 – Intrasmissibilità dell’azione

L’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore(1).

Note

(1)

La trasmissibilità dell’azione è esclusa poiché concerne diritti strettamente personali; potrà però essere proseguita, nel giudizio già instaurato, dagli eredi del coniuge (con certezza se questi fu l’attore, in quanto ne continuano la volontà espressa prima del decesso; diversa e dibattuta la possibilità in cui, all’inverso, il coniuge fosse convenuto, e non ancora costituitosi).

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