Se il matrimonio è dichiarato nullo 68, 117-127, gli effetti del matrimonio valido(1) si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità(2), quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi 122, 584, 785.
Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli(3).
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi 139, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli 139, 251.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto(4).
Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251(5).
Note
(1)
Il matrimonio putativo è un matrimonio dichiarato nullo o annullato, ma contratto da almeno uno dei due coniugi in buona fede, oppure il loro consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne ai coniugi: sino all’annullamento produce effetti per i coniugi, dalla pronunzia decorreranno gli effetti (“ex nunc”) descritti agli artt. 129 e 129 bis c.c..
È necessario un atto di matrimonio, seppur invalido; qualora manchi, si verserebbe nell’ipotesi di m. inesistente.
La buona fede che si richiede è l’ignoranza (di fatto o di diritto) della causa di invalidità.
(2)
Una limitazione degli effetti del matrimonio dichiarato nullo emerge nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio che interviene dopo il decesso di uno dei due coniugi: l’art. 584 del c.c. rende applicabili le norme sulla successione legittima facendo mantenere al superstite i diritti successori, purché non risposatosi con valido matrimonio al momento della morte.
L’art. 785 del c.c., in relazione ai beni donati in vista del matrimonio (cd. donazioni obnuziali) prevede che solo il coniuge di buona fede non sia tenuto a restituire i frutti percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio e prodotti dal bene donato. Con la sentenza viene meno l’incertezza e dovranno essere pertanto restituiti al titolare del bene i frutti maturati.
(3)
Comma così modificato con D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.
La formulazione precedente recitava: “Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità”.
(4)
Rispetto ai figli, dunque, che siano nati o concepiti o riconosciuti prima della sentenza di nullità, il m. putativo produce gli stessi effetti del m. valido, allargandosi altresì i medesimi effetti nel caso di mala fede di entrambi i coniugi.
Il riconoscimento dei figli nati da persone legate da vincoli parentali (incesto) è attualmente ammesso dall’art. 251, anche se subordinato ad una autorizzazione del giudice che dovrà valutare approfonditamente l’esclusivo interesse del figlio e l’assenza di qualsivoglia tipo di pregiudizio che allo stesso potrebbe derivare in seguito a tale riconoscimento.
È stato invece eliminato ogni tipo riferimento alla bigamia, che in precedenza ostava al riconoscimento dello status di figlio.
(5)
Comma così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.
La formulazione precedente recitava: “Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito”.