Art. 1278 – Debito di somma di monete non aventi corso legale

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato(1), il debitore ha facoltà(2) di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento 1182(3).

Note

(1)

Si tratta, quindi, di moneta estera.

(2)

La tesi prevalente è che si tratti di un’obbligazione alternativa (1285 c.c.), cioè che ha ad oggetto due prestazioni e da cui il debitore si libera eseguendone una, e non un’obbligazione facoltativa, cioè avente ad oggetto una prestazione ma con facoltà del debitore di liberarsi eseguendone un’altra (1556 c.c.). Questo perchè l’impossibilità di pagare in moneta estera non libera il debitore ma lo obbliga ad adempiere con moneta nazionale.

(3)

Attualmente il cambio è fissato in modo uniforme dalla legge per l’intero territorio e quindi è divenuto irrilevante il riferimento al luogo.

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