La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta(1).
Note
(1)
Ad esempio, perchè la moneta è fuori corso, come la lira in Italia.