Art. 1279 – Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta(1).

Note

(1)

Ad esempio, perchè la moneta è fuori corso, come la lira in Italia.

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