Art. 1318 – Indivisibilità nei confronti degli eredi

L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore 1295(1).

Note

(1)

La norma rappresenta una deroga alla regola per cui l’obbligazione degli eredi è parziaria e non solidale, anche se tale era quella del loro dante causa (1317, 752, 754 c.c.).

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